Controlli e rilievi sull'amministrazione

  

Si riportano i riferimenti normativi.

  
Art. 31: Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione. 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti
i rilievi ancorche' recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attivita' dell'amministrazione o di singoli uffici.

L'Istituto non ha recepito rilievi degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile o rilievi della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli Uffici.