Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

  

Atti di concessione - Art. 26, comma 2

Si riportano i riferimenti normativi.
Art. 26 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

 

Criteri e modalità - Art. 26, comma 1

Si riportano i riferimenti normativi.
Art. 26 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
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 La scuola non eroga vantaggi economici di alcun tipo a persone fisiche ed enti pubblci e privati.

 

 

  

Allegati

Rettifica in autotutela elenco docenti assegnatari Bonus.pdf

4. DETERMINA assegnazione fondi Legge 13 LUGLIO 2015 N. 107 per la valorizzazione del meri.pdf