Performance

  

Benessere organizzativo - Art. 20, comma 3

Di seguito si trascrive la norma.
Art. 20: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresi', i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.

Sul sito dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche è disponibile il questionario elaborato per la rilevazione del benessere organizzativo (revisione maggio 2013).

Il questionario è consultabile all'indirizzo: www.civit.it/wp-content/uploads/Allegato-A-Indagini-su-personale-dipendente2.pdf.

Entro il mese di aprile di ogni anno il questionario (o analogo, maggiormente centrato sulla specificità della scuola) verrà somministrato a tutto il personale e i dati, in forma aggregata, verranno pubblicati in questa sezione del sito.

  

Benessere organizzativo - Art. 20, comma 3

Di seguito si trascrive la norma.
Art. 20: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresi', i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.

Sul sito dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche è disponibile il questionario elaborato per la rilevazione del benessere organizzativo (revisione maggio 2013).

Il questionario è consultabile all'indirizzo: www.civit.it/wp-content/uploads/Allegato-A-Indagini-su-personale-dipendente2.pdf.

Entro il mese di aprile di ogni anno il questionario (o analogo, maggiormente centrato sulla specificità della scuola) verrà somministrato a tutto il personale e i dati, in forma aggregata, verranno pubblicati in questa sezione del sito.

  

Dati relativi ai premi - Art. 20, comma 2

Di seguito si trascrive la norma.
Art. 20: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale. 
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entita' del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

Il sistema premiante nella scuola è basato sugli incentivi derivanti dal Fondo di Istituto.

A seguito delle disposizioni del Garante della Privacy non sarà più possibile pubblicare le tabelle (neanche nell’area riservata del sito internet della scuola) e/o collocarle in sala docenti. ( Vai al provvedimento del Garante )

Coerentemente a quanto disposto dal trascritto comma 2, art. 20, di seguito si riportano i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata.
Relativamente all'anno scolastico 2012/2013 
sono state distribuite al personale docente ed ATA le seguenti somme

  • Fondo di Istituto docenti € xxxxx
  • Fondo di Istituto ATA € xxxxxx
  • Funzioni strumentali docenti € xxxxx
  • Incarichi organizzativi ATA € xxxxx
  • Progetti POF € xxxxx
  • Ore eccedenti docenti € xxxxxx

  

 

Ammontare complessivo dei premi - Art. 20, comma 1


Art. 20: Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale. 

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

La premialità nella scuola è rappresentata esclusivamente dai compensi accessori finanziati dal MIUR in base alla complessità della scuola (Fondo di istituto). La destinazione del FIS e la divisione tra il personale docente e ATA viene annualmente contrattata con le RSU interne.

Nell'a.s. 2012/2013 sono stati complessivamente stanziati ed effettivamente distribuiti al personale, come FIS, Fondo di istituto € 100.335,00

Per l'a.s. 2013/2014 sono stati assegnati complessivamente dal MIUR € 55.146,00.

    

Relazione sulla performance - Art. 10

Il Piano delle performance e la Relazione sulla performance sono previste dall'art.10 del decreto legislativo n. 150 del 2009 che di seguito si riporta.

Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance
1. Al fine di assicurare la qualita', comprensibilita' ed attendibilita' dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente: 
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; 
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance
4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 Le istituzioni scolastiche non hanno ricevuto, al momento, indicazioni di comportamento in merito al Piano delle performance e la Relazione sulla performance che non sembrano applicabili alla scuola.

    

Piano delle performance - Art. 10

Il Piano delle performance e la Relazione sulla performance sono previste dall'art.10 del decreto legislativo n. 150 del 2009 che di seguito si riporta.

Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance
1. Al fine di assicurare la qualita', comprensibilita' ed attendibilita' dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente: 
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; 
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato. 
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance
4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 Le istituzioni scolastiche non hanno ricevuto, al momento, indicazioni di comportamento in merito al Piano delle performance e la Relazione sulla performance che non sembrano applicabili alla scuola.

  

Allegati

Ammontare Complessivo dei Premi Stanziati e Spesi a.s. 2016-17.pdf

Criteri per l'Attribuzione del Bonus a.s. 2016-17.pdf

Valorizzazione dei docenti di cui all'art. 1 commi 126,127,128 della legge 1072 015 - Anno.pdf

Valorizzazione dei docenti di cui all'art. 1 commi 126,127,128 della legge 1072 015 - Anno.docx

Valorizzazione dei docenti di cui all'art. 1 commi 126,127,128 della legge 1072 015 - Anno_1.pdf

Ammontare Complessivo del Bonus a.s. 2016-17.pdf